Fotovoltaico - Conto Energia

 IL CONTO ENERGIA

Lo Scambio sul posto (SSP)

Ritiro dedicato

Tariffe incentivanti

   

Lo Scambio sul posto (SSP)

 Dal 1° Gennaio 2009 è attivo il nuovo schema di Scambio sul posto dell’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di cogenerazione fino a 200 kW di potenza.

Le nuove regole per lo Scambio sul posto sono state introdotte dalla delibera 74/08 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG):"Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto". Per l'inquadramento generale del servizio, del sistema regolatorio e dell'iter applicativo, consultare la voce “Lo Scambio sul posto” nel menu di destra. Inoltre, con la delibera 1/09, l'AEEG ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo dello Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.

Secondo la definizione contenuta nella delibera dell’Autorità, lo Scambio sul posto “è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi”.

Le novità relative allo Scambio sul posto riguardano anche tutti gli impianti fotovoltaici che sono connessi e si connetteranno alla rete con il Conto energia e che già usufruiscono oppure intendono usufruire dello Scambio sul posto.

 

Conto energia e Scambio sul posto

Cosa accade al Conto energia con le nuove regole dello Scambio sul posto?
Prima di tutto: il nuovo regime di Scambio sul posto non ha alcun tipo di ripercussione sulle modalità di erogazione della tariffa incentivante previste dal Conto energia.

Questo perché la tariffa incentivante è un beneficio specifico del fotovoltaico, che viene corrisposto per TUTTA l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dall’utilizzo che poi se ne fa (autoconsumo, scambio oppure vendita alla rete).

Lo Scambio sul posto, invece, riguarda tutte le fonti rinnovabili (e anche gli impianti di cogenerazione) e soprattutto si applica unicamente alle immissioni e ai prelievi di energia che avvengono tramite il punto di scambio, al di là di quella che è la produzione dell’impianto.

In altre parole, lo Scambio sul posto e il Conto energia sono due servizi separati e che quindi assicurano benefici economici differenziati.

D’altra parte, però, qualsiasi considerazione economica sulla redditività di un investimento nel fotovoltaico deve basarsi sulla combinazione delle due agevolazioni: Conto energia + Scambio sul posto.

Questo in definitiva significa che, nonostante il meccanismo della tariffa incentivante rimane invariato, si è comunque costretti a ripensare in chiave diversa le variabili economiche alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo Scambio sul posto attivo dal 1° gennaio 2009.

 

Le regole per lo Scambio sul posto

 Le regole attualmente valide per lo Scambio sul posto modificano profondamente il precedente sistema, che era regolato in particolare dalla Delibera AEEG 28/06 e che oggi non è più in vigore.

La principale novità introdotta dal Testo Integrato riguarda l’abbandono della modalità net metering, che nel vecchio sistema veniva utilizzata per il calcolo del saldo tra l’energia elettrica immessa e quella prelevata, in favore di un sistema di calcolo del saldo di tipo “qualitativo”.

Il net metering (misurazione netta) consisteva nel realizzare un saldo fisico (cioè quantitativo), conteggiato su base annuale, tra l’elettricità immessa in rete e quella prelevata. In caso di saldo positivo, veniva assegnato all’utente dello Scambio sul posto un credito energetico (in kWh), utilizzabile entro tre anni. Si tratta di un meccanismo che aveva il difetto principale di assegnare un medesimo valore economico al kWh immesso e a quello prelevato.

I capisaldi che caratterizzano il sistema oggi in vigore sono:

L’effettiva valorizzazione dell’energia elettrica immessa e di quella prelevata, mediante il contributo in Conto Scambio

All’energia elettrica prodotta dall’impianto e immessa in rete viene assegnato il prezzo orario zonale di mercato.

“Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR),Centro Sud (SUD), Sud (SUD), Calabria (CALB), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD). Le zone virtuali sono invece relative a Poli di produzione limitata così come definite da Terna”. (fonte:GSE)

Il prezzo dell’energia prelevata, invece, dipende dalle condizioni di acquisto previste dal contratto stipulato tra l’utente dello Scambio sul posto, in quanto cliente libero del mercato elettrico, e l’impresa distributrice.

Mediante acconti trimestrali e un conguaglio annuale, il GSE eroga a favore dell’utente dello Scambio sul posto un contributo in Conto Scambio. Questo contributo di tipo economico viene definito dal GSE come “un intervento equalizzatore”, corrispondente ad un “ammontare che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete”.

Il contributo in Conto Scambio prevede la restituzione all’utente dello Scambio delle componenti economiche relative all’utilizzo della rete, per tutta l’energia scambiata

In altre parole, dal punto di vista degli oneri di rete (che pesano notevolmente sul prezzo dell’energia in bolletta) è come se l’utente avesse prodotto e auto-consumato in loco tutta l’energia che in realtà è stata scambiata.

Nel caso del fotovoltaico (e in generale delle rinnovabili), vengono restituite le componenti variabili relative:

a) alla tariffa di trasmissione

b) alla tariffa di distribuzione

c) agli oneri generali (componenti A e UC)

d) al dispacciamento

Nel caso in cui il valore complessivo dell’energia elettrica immessa è superiore a quello dell’energia prelevata, il GSE assegna all’utente dello Scambio sul posto un credito economico utilizzabile negli anni successivi senza alcuna scadenza temporale.

Il sistema net metering prevedeva invece, in caso di saldo annuale positivo, l’assegnazione di un credito in kWh (e quindi non monetario). Inoltre il credito in kWh scadeva dopo tre anni. 

Ma c’è un problema: la normativa con cui è stato istituito lo Scambio sul posto  per le rinnovabili impedisce contestualmente la vendita di energia (dlgs. 387/2003, art.6, comma 2). Quindi il credito economico eventualmente maturato, viene conservato presso il GSE ma attualmente non può essere liquidato in euro.

Si prevede a breve una modifica legislativa, che possa consentire la liquidazione economica per il valore della quota di energia che eccede l'ammontare dell'energia prelevata. Tale possibilità è già oggi effettiva per gli impianti di cogenerazione fino a 200 kW che usufruiscono dello Scambio sul posto. 

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Ritiro dedicato

 Una modalità semplificata di vendita dell'elettricità che si somma alla tariffa del Conto energia

Gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica possono scegliere di "scambiare" l'elettricità prodotta (vedi "Lo Scambio sul posto") oppure venderla alla rete.

 La vendita alla rete risulta obbligatoria per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, mentre nel caso di impianti di taglia compresa tra 1 kW e 200 kW è possibile optare tra lo Scambio sul posto e la vendita alla rete.

Una modalità di vendita dell’energia particolarmente interessante per i piccoli produttori è quella del Ritiro dedicato.

 Che cos’è il Ritiro dedicato

Il Ritiro dedicato è una modalità di vendita “indiretta” dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, attuabile mediante la stipula di una semplice convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), che svolge il ruolo di intermediatore commerciale tra il produttore e il sistema elettrico.

Esiste anche una modalità di vendita “diretta” dell’elettricità, realizzata nella Borsa Elettrica oppure tramite contratti bilaterali stipulati con grossisti. Si tratta di un’opzione complessa sotto molti punti di vista, riservata principalmente ai grandi produttori elettrici e quindi di norma sconsigliata per le normali applicazioni del fotovoltaico.

Il Ritiro dedicato impegna il GSE al “ritiro”, cioè all’acquisto, a prezzi garantiti, di tutta l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto (in questo caso fotovoltaico). Essendo semplice da gestire e conveniente dal punto di vista economico, il Ritiro dedicato rappresenta la soluzione ideale per tutti gli impianti di piccola-media taglia.

Tutte le semplificazioni per il Ritiro dedicato dell'energia elettrica sono state introdotte dalla delibera 280/07 dell'AEEG, contenente le "Modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica", e sono attive dal 1 gennaio 2008. Per conoscere tutti gli aspetti del Ritiro dedicato dell’energia, anche al di là dello specifico caso del fotovoltaico, consulta la pagina “Il Ritiro dedicato” nel menu di destra.

Da un punto di vista gestionale, il Ritiro dedicato presenta due importanti vantaggi:

• il GSE, in quanto intermediario tra produttori e sistema elettrico nazionale, è l'unico soggetto a cui ci si deve rivolgere

• la convenzione di Ritiro dedicato stipulata con il GSE sostituisce qualsiasi altro adempimento burocratico

Conto energia e Ritiro dedicato

Per tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete con il Conto Energia, i ricavi provenienti dal Ritiro dedicato vanno sommati ai benefici economici della tariffa incentivante.

Ricordiamo che la tariffa incentivante viene corrisposta per TUTTA l’elettricità prodotta dall’impianto, anche per la quota eventualmente autoconsumata. Diversamente, invece, con il Ritiro dedicato vengono remunerati solo i kilowattora effettivamente immessi in rete, al netto degli autoconsumi.

Si può scegliere di vendere tutta l'energia prodotta oppure di utilizzarne una quota per il proprio autoconsumo. In caso di vendita parziale, diversamente dallo Scambio sul posto, l'autoconsumo dell'energia deve avvenire "contestualmente alla produzione".

Questo significa che non è possibile usufruire in un secondo tempo dell'energia prodotta dall'impianto, dal momento che la quota non immediatamente autoconsumata viene ceduta alla rete e rientra nell’ambito del Ritiro dedicato. In poche parole, l'autoconsumo non può che avvenire nelle ore diurne, quando l'impianto fotovoltaico è in funzione.

Nota bene: gli impianti fotovoltaici superiori ai 3 kW non integrati, che scelgono il Ritiro dedicato, beneficiano di una tariffa maggiorata del 5% nel caso in cui risultino "autoproduttori", autoconsumando cioè almeno il 70% dell'elettricità prodotta.

Il Dl 16 marzo 1999 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua.
Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere - oltre alla società medesima - anche:
• le società controllate, e le società a sua volta da queste controllate,
• i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica,
• gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Per stabilire se al soggetto responsabile dell'impianto spetti per un certo anno la qualifica di autoproduttore, si confronta l'energia complessiva prodotta dall'impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo.
Il caso più semplice è quello in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito: il GSE stesso verifica l'energia prodotta e l'energia consumata. Nel caso in cui i consumi avvengono in luoghi diversi dal sito di produzione, è necessario contattare il GSE per stabilire una pratica di controllo.
Si ricorda ancora che il premio "autoproduttore" è incompatibile con lo Scambio sul posto, ed è dunque richiedibile solo da chi cede energia alla rete.

 

Un esempio economico

Prendiamo il caso di un impianto fotovoltaico non integrato da 25 kW di potenza, installato presso un capannone industriale in provincia di Milano, in grado di produrre annualmente circa 28.750 kWh. 

L'impianto vende gran parte dell'elettricità alla rete (22.750 kWh), in regime di Ritiro dedicato, e ne autoconsuma per le esigenze aziendali una piccola parte (6.000 kWh). Il beneficio annuo assicurato dal Conto energia sarà pari a 28.750 kWh x 0,353 €/kWh = 10.149 € ca.

A questo bisogna sommare il ricavo proveniente dalla vendita di energia con il Ritiro dedicato, che è da calcolare sui kWh effettivamente immessi in rete:  22.750 kWh x 0,1011 €/kWh = 2.300 € ca.

C'è infine da considerare un ricavo "implicito" dovuto al mancato acquisto dell'energia elettrica, grazie all'autoconsumo di elettricità, nel momento in cui questa viene prodotta dall'impianto: 6.000 kWh x 0,18 €/kWh = 1.080 €

Possiamo quindi calcolare il beneficio economico complessivo annuo, sommando il Conto energia, la vendita alla rete e il risparmio grazie all'autoconsumo: 10.149 € + 2.300 € + 1.080 € = 13.530 € ca

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Le tariffe incentivanti del Conto Energia

 

Potenza P (kW)

Tipo Impianto

 

Non      integrato

Parzialmente integrato

Integrato

1 ≤ P ≤ 3

0,392

0,4312

0,4802

3 < P ≤ 20

0,3724

0,4116

0,4508

P > 20

0,3528

0,392

0,4312

 

Il Conto Energia riconosce una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto da impianti fotovoltaici e immesso nella rete elettrica locale, oltre alla possibilità di utilizzare i kWh fotovoltaici (con conseguente risparmio sui consumi).

Le tariffe che incentivano i sistemi fotovoltaici, previste dal Decreto Ministeriale 19.02.07,variano in funzione della potenza dell'impianto e del grado di integrazione e vengono erogate per 20 anni.
Le tariffe sopra  riportate si riferiscono ad impianti entrati o che entreranno in esercizio tra il 01/01/2009 e il 31/12/2010.

Ulteriore 5% sulle tariffe incentivanti

Il Decreto 19.02.2007 prevede un ulteriore 5% sulle tariffe incentivanti per impianti non integrati (>3kWp)
quando:

·         il soggetto responsabile acquisisce per l'impianto fotovoltaico il titolo di AUTOPRODUTTORE
in caso di autoconsumo di almeno il 70% dell’energia elettrica prodotta
(Dlgs79/1999 che all’Art.2 comma 2)

·         per impianti fotovoltaici integrati realizzati in sostituzione di coperture in ETERNIT o comunque contenenti amianto.

 

Premio per l'uso efficiente dell'energia (fino a 20 KWp)

Il Conto Energia prevede inoltre dei premi aggiuntivi in casi particolari, vediamoli in sintesi.

·         Il premio, per gli impianti fino a 20 kW operanti in regime di scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10%; premio massimo pari al 30%).

·         La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.

·         Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del Dlgs 192/2005.

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